Art. 3.
(Assunzione).

      1. L'inquadramento del personale di cui agli articoli 1 e 2 avviene previa domanda dell'interessato da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è subordinata al superamento di una prova teorico-pratica al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relativi alle funzioni da espletare.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della prova di cui al comma 2 del presente articolo e del corso di formazione di cui all'articolo 2.